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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DEERLAND PAINTBALL ARENA

Articolo 1

Denominazione - sede e durata

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è

costituita l’Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata “ DEERLAND PAINTBALL ARENA

A.S.D. associazione sportiva dilettantistica “. L’Associazione ha sede in Sestriere (To), in Via terzo reggimento alpini n.

12; l’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

Articolo 2

Oggetto e scopi

 

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della

propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività

delle cariche associative. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o

differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. o dell’Ente di Promozione Sportiva scelto,

se da questo delegata, ha per finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del paintball, sia a carattere turistico

amatoriale che sportivo dilettantistico e agonistico, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci,

mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica

della citata disciplina;

- lo svolgimento dell'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive

abilitate alla pratica del paintball, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il

perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;

- lo sviluppo e la diffusione di altre attività sportive connesse e non connesse alla pratica del paintball, mediante la

gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di altre

attività sportive;

- lo svolgimento dell’attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di impianti e

strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la

sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;

- la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto

svolgimento delle specifiche discipline sportive.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli

associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali

e gratuite dei propri aderenti.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli

statuti e ai regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva a cui sceglierà di affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali

provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’Ente di Promozione Sportiva a cui sceglierà di affiliarsi

dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di

carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per

l’attuazione degli scopi, l’Associazione potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria

e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il

miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di

immobili da destinare ad attività sportive;

- assumere, concedere agenzie, rappresentanze e mandati;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a

mezzo terzi.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti dell’Ente di

Promozione Sportiva a cui sceglierà di affiliarsi l’associazione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione

delle società affiliate.

 

Articolo 3

Durata

 

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea

straordinaria degli associati.

 

Articolo 4

Risorse economiche

 

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) Quote associative ordinarie;

b) Quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;

c) Donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

d) Erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

e) Entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

f) Entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

g) Entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

h) Rendite di immobili e mobili pervenuti all’Associazione;

i) Ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi

istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita

dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione

provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

 

Articolo 5

 

Domanda di ammissione associati

 

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta,

che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota d’iscrizione, che partecipino alle attività sociali sia

ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e

sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una

condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato

all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione

pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, dell’Ente di Promozione Sportiva a cui

sceglierà di affiliarsi e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al

rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di

ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro

la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate

dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei

confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6. Gli associati devono accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne

circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione.

7. Gli associati devono rispettare lo Statuto e le norme stabilite dall’Ente di Promozione Sportiva a cui sceglierà di

affiliarsi.

8. Gli associati devono accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.

9. Tutti i soci dell’Associazione devono essere soci anche dell’Ente di Promozione Sportiva a cui sceglierà di

affiliarsi; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi all’Ente di Promozione Sportiva a cui sceglierà di

affiliarsi, devono essere richiesti per il tramite dell’Associazione;

10. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consigli Direttivo, non è restituibile in caso di recesso o di perdita

della qualifica di aderente.

 

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

 

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee

sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il pagamento della quota associativa; ogni

associato ha diritto ad un voto, tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea

utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di

delega scritta, non più di un associato;

2. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un

anno sociale. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno

dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14;

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità

stabilite nell'apposito regolamento;

4. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo;

5. La qualifica di associato dà diritto di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi

sociali;

6. La qualifica di associato dà diritto usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci;

7. La qualifica di associato dà diritto di usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito

Regolamento interno;

8. Gli associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

9. Gli associati sono obbligati ad osservare le norme e le direttive del C.O.N.I. e dell’Ente di Promozione Sportiva a

cui sceglierà di affiliarsi;

10. Gli associati sono obbligati a svolgere le attività preventivamente concordate nel rispetto delle norme;

11. Gli associati sono obbligati a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

12. Gli associati sono obbligati a pagare la quota associativa e i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio

Direttivo, entro i termini stabiliti;

13. Gli associati sono obbligati a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla

conservazione e al buon uso delle stesse.

14. Gli associati assumono la piena e totale responsabilità dell’eventuale inidoneità e/o malfunzionamento delle

protezioni prescelte e a non togliersi le suddette protezioni facciali sino a che non si siano debitamente allontanati dal

gioco in corso di almeno 50 metri, inteso come distanza di sicurezza idonea a prevenire anche fortuiti colpi di rimbalzo

o interni alle relative zone di sicurezza, denominate safety area e visibilmente individuate nel terreno di gioco.

15. Gli associati esonerano la presente associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità

per sinistri in cui incorresse il socio, che saranno eventualmente coperti/garantiti solo ed esclusivamente dalle polizze

assicurative stipulate dall’associazione medesima con l’Ente di promozione sportiva deputata al caso (e/o altre

eventuali polizze personali dei singoli).

16. Gli associati devono sapere di essere in buona condizione fisica, tale da praticare attività sportive non

agonistiche; di non essere a conoscenza dei propri problemi fisici/fisiologici tali da impedire/sconsigliare la pratica

sportiva non agonistica secondo normativa Coni 2013.

 

Articolo 7

Quote associative e contributi

 

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente

dalla data di iscrizione dell’associato. L’Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha

l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la

cessazione della qualità di socio.

 

Articolo 8

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il

socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta,

costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

D. inadempienza alle norme ed alle direttive del C.O.N.I.;

E. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere

ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si

procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane

sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 9

Organi sociali

 

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10

Assemblea degli associati

 

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati aderenti che si trovino in regola

con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal

Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere

il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la

regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione della relazione di attività e del

rendiconto consuntivo dell’anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle materie

deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze

dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello

Statuto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi

portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio

Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni

dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l’assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di

modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque (5) associati.

La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno due

terzi (2/3) degli associati, con esclusione di deleghe.

L’ assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

 

Articolo 11

Assemblea ordinaria

 

1. L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale

seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l’effettiva

informazione dell’interessato e cioè a mezzo posta con raccomandata A/R, posta elettronica tramite PEC, email, fax o

telegramma, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede

sociale mediante affissione di avviso e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per

l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta

all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per

l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito

all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione e su tutti gli argomenti

attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

 

Articolo 12

Assemblea straordinaria

 

1. L’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale

seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l’effettiva

informazione dell’interessato e cioè a mezzo posta con raccomandata A/R, posta elettronica tramite PEC, email, fax o

telegramma, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede

sociale mediante affissione di avviso e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per

l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.

2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale;

atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la

decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento

dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo 13

Validità assembleare

 

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli

associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio

ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli

associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in questo caso sono

escluse le deleghe.

3. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e

straordinaria – è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su tutti gli

oggetti posti all’ordine del giorno.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le

modifiche statutarie, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali

elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e al gestione

dell’Associazione; ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, escluse le deleghe.

 

Articolo 14

Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in

volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio

ambito nomina il Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro

anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che, regolarmente tesserati all’Ente di Promozione Sportiva a cui

sceglierà di affiliarsi l’associazione, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non

ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Ente di

Promozione Sportiva a cui sceglierà di affiliarsi l’associazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato

per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre federazioni

sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, in mancanza, dal membro più anziano.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e

delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha

presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità

ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

7. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

8. Al Consiglio sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria

dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

 

Articolo 15

Dimissioni

 

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che

non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo

candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà

delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali

caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà

alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative

funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima

assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra

causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà

essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria

dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

 

Articolo 16

Convocazione direttivo

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del

Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri, senza formalità. Le riunioni avvengono nella sede

sociale o altrove.

 

Articolo 17

Compiti del consiglio direttivo

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento, inoltre deliberare anche

le quote aggiuntive e/o suppletive;

c) riunirsi almeno una volta l’anno per redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea e la relazione

illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea

straordinaria nel rispetto dei quorum;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea degli associati;

f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

 

Articolo 18

Il Presidente

 

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica

quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico. Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del

Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi

sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio

Direttivo, presenta all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale.

 

Articolo 19

Il Vicepresidente

 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni

nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 20

Il Segretario

 

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni,

attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei

libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 21

 

Il rendiconto economico - finanziario

 

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre

 

all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-

finanziaria dell’Associazione.

 

2. Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun

anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine dei sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione il rendiconto economico finanziario e la relazione illustrativa.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio,

deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

Articolo 22

Divieto di distribuzione di utili

 

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 23

Modifiche allo Statuto

 

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l’assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di

modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque (5) associati.

 

Articolo 24

Patrimonio

 

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai

contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate

dall’Associazione.

 

Articolo 25

Clausola compromissoria

 

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva

competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall’Ente di Promozione Sportiva scelto.

 

Articolo 26

Scioglimento

 

E’ l’assemblea straordinaria che delibera:

- Sullo scioglimento dell’Associazione

- Sulla nomina del liquidatore

- Sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.

La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno due

terzi (2/3) degli associati, con esclusione di deleghe.

In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci, esperita la

fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni

che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge,

dall’Ente di Promozione Sportiva cui si è affiliati, o dal C.O.N.I.

 

Articolo 27

Norme di rinvio

 

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di

associazioni e persone giuridiche private.

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